Nell’episodio della trasmissione radio Live Social Radio dell’11 agosto 2020 abbiamo parlato di una tematica molto delicata e meritevole di attenzione: il Contratto Preliminare. La particolarità del contratto preliminare risiede nel fatto che la prestazione oggetto del contratto consiste nel “prestare un consenso” per la stipula di quello definitivo. Detto ciò, se il consenso promesso non viene poi prestato, sarà possibile rivolgersi al giudice che pronuncerà una sentenza (art. 2932 c.c.) che produrrà tutti gli effetti del contratto non concluso. Bisogna tener presente che la prestazione di un consenso è un’attività infungibile che non può essere sostituita dall’attività di un altro soggetto, come il giudice; ma qui si crea un consenso al posto di quello spontaneo della parte riottosa.
Premesso che il contratto preliminare è una particolare forma di contratto con cui le parti in causa si obbligano vicendevolmente alla stipula di un futuro contratto (il contratto definitivo), ascoltate quello che abbiamo detto e i consigli che abbiamo voluto dare.